La nostra formazione

Dedicheremo attenzione ed attività continue per sviluppare e potenziare le nostre competenze. La nostra conoscenza.

Convinti che il miglioramento continuo e l’deguamento agli strumenti a disposizione per gli avvocati e i praticanti sia l’unica garanzia per  il corretto svolgimento del ruolo di avvocato penalista, suggeriremo percorsi e idee da condividere.

Evita di fare ciò che non sai, ma apprendi tutto ciò che occorre. 

Pitagora (filosofo greco)

… gli eventi formativi della Camera Penale di Latina.

Introduce e modera l’avv. Maurizio FORTE (presidente CPL).

Relatori: dott. Giuseppe DE FALCO (Procuratore capo), Procura della Repubblica di Latina. Prof. Avv. Luca LUPARIA DONATI (Diritto Processuale Penale – Roma Tre), Avv. Enrico DI FIORINO (foro di Milano).

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Decreto Legislativo  n. 231/01

Riflessioni a vent’anni dall’entrata in vigore del D. Lgs. n. 231/01

Nuove opportunità e profili critici alla luce del D.L. 137/2020

Introduce e modera l’avv. Domenico Oropallo (ex presidente CPL).

Relatori: dott. Valerio De Luca (sost. procuratore), Procura della Repubblica di Latina. Avv. Guido Stampanoni Bassi (foro di Milano), editore della rivista Giurisprudenza Penale.

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Decreto Legge 28 ottobre n. 137

Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19.

leggi il decreto

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/10/2020
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176 (in S.O. n. 43, relativo alla G.U. 24/12/2020, n. 319).

VISTI gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

  VISTE le delibere del Consiglio dei ministri del 31  gennaio  2020,

del 29 luglio 2020 e del  7  ottobre  2020  con  le  quali  e’  stato

dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale

relativo al rischio sanitario connesso  all’insorgenza  di  patologie

derivanti da agenti virali trasmissibili

  VISTA la dichiarazione dell’Organizzazione mondiale  della  sanita’

dell’11 marzo 2020 con la  quale  l’epidemia  da  COVID-19  e’  stata

valutata  come  «pandemia»   in   considerazione   dei   livelli   di

diffusivita’ e gravita’ raggiunti a livello globale:

  VISTO  il  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.18,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

  VISTO  il  decreto-legge  8  aprile  2020,  n.23,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40;

  VISTO il decreto-legge  19  maggio  2020  n.  34,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

  VISTO il decreto-legge 14  agosto  2020,  n.  104  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;

  VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  24

ottobre   2020   recante   Ulteriori   disposizioni   attuative   del

decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,  convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 25 maggio  2020,  n.  35,  recante  «Misure  urgenti  per

fronteggiare  l’emergenza  epidemiologica   da   COVID-19»,   e   del

decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure  urgenti

per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19» con il quale

sono state disposte restrizioni  all’esercizio  di  talune  attivita’

economiche al fine di contenere la diffusione del virus COVID-19;

  CONSIDERATA la straordinaria necessita’ ed  urgenza  di  introdurre

misure a sostegno dei settori  piu’  direttamente  interessati  dalle

misure restrittive, adottate con il predetto Decreto  del  Presidente

del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020, per la  tutela  della

salute in connessione all’emergenza epidemiologica da Covid-19;

  VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella

riunione del 27 ottobre 2020;

  SULLA PROPOSTA del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del

Ministro  dell’economia  e  delle  finanze  e  del   Ministro   della

giustizia, di concerto con il Ministro della salute;

                                Emana

                     il seguente decreto-legge:

 

                               Art. 1.

 

(Contributo a fondo perduto  da  destinare  agli  operatori  IVA  dei

    settori economici interessati dalle nuove misure restrittive)

 

  1. Al fine  di  sostenere  gli  operatori  dei  settori  economici

interessati dalle misure restrittive introdotte con  il  decreto  del

Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  del  24  ottobre  2020  per

contenere la diffusione dell’epidemia “Covid-19”, e’ riconosciuto  un

contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che, alla  data  del

25  ottobre  2020,  hanno  la  partita  IVA  attiva   e,   ai   sensi

dell’articolo 35 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26

ottobre 1972 n. 633, dichiarano di svolgere come attivita’ prevalente

una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell’Allegato  1  al

presente decreto. Il contributo non  spetta  ai  soggetti  che  hanno

attivato la partita IVA a partire dal 25 ottobre 2020.

  1. Ai soli fini del presente articolo, nel limite di spesa  di  50

milioni di euro per l’anno 2020, con uno o piu’ decreti del  Ministro

dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e

delle finanze, possono  essere  individuati  ulteriori  codici  ATECO

riferiti a settori economici aventi diritto al contributo,  ulteriori

rispetto a quelli riportati nell’Allegato 1 al  presente  decreto,  a

condizione che tali settori  siano  stati  direttamente  pregiudicati

dalle misure restrittive introdotte dal decreto  del  Presidente  del

Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020.

  1. Il  contributo  a  fondo  perduto  spetta  a   condizione   che

l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020

sia inferiore  ai  due  terzi  dell’ammontare  del  fatturato  e  dei

corrispettivi del  mese  di  aprile  2019.  Al  fine  di  determinare

correttamente i predetti importi, si  fa  riferimento  alla  data  di

effettuazione dell’operazione di cessione di beni  o  di  prestazione

dei servizi.

  1. Il predetto contributo spetta anche in assenza dei requisiti di

fatturato  di  cui  al  precedente  comma   ai   soggetti   riportati

nell’Allegato 1 che hanno attivato la partita IVA a  partire  dal  1°

gennaio 2019.

  1. Per i soggetti che hanno gia’ beneficiato del contributo a fondo

perduto di cui all’articolo 25 del decreto-legge 19 maggio  2020,  n.

34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,

che non abbiano restituito il predetto ristoro, il contributo di  cui

al  comma  1  e’  corrisposto  dall’Agenzia  delle  entrate  mediante

accreditamento diretto sul conto  corrente  bancario  o  postale  sul

quale e’ stato erogato il precedente contributo.

  1. Per i soggetti che non hanno presentato istanza di contributo a

fondo perduto di cui all’articolo 25  del  decreto-legge  n.  34  del

2020, il  contributo  di  cui  al  comma  1  e’  riconosciuto  previa

presentazione  di  apposita  istanza   esclusivamente   mediante   la

procedura web  e  il  modello  approvati  con  il  provvedimento  del

Direttore  dell’Agenzia  delle  entrate  del  10  giugno   2020;   il

contributo non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui  partita  IVA

risulti cessata alla data di presentazione dell’istanza.

  1. L’ammontare del contributo a fondo perduto e’  determinato:  a)

per i soggetti di cui al comma 5,  come  quota  del  contributo  gia’

erogato ai sensi dell’articolo 25 del decreto-legge n. 34  del  2020;

  1. b) per i soggetti di cui al comma 6, come quota del valore calcolato

sulla base dei dati presenti nell’istanza  trasmessa  e  dei  criteri

stabiliti dai commi 4, 5 e 6 dell’articolo 25 del decreto-legge n. 34

del 2020; qualora l’ammontare dei ricavi o compensi di tali  soggetti

sia superiore a 5 milioni di euro, il valore e’ calcolato  applicando

la percentuale di cui al comma 5, lettera c),  dell’articolo  25  del

decreto-legge n. 34 del 2020. Le predette  quote  sono  differenziate

per settore economico e sono riportate nell’Allegato  1  al  presente

decreto.

  8.In ogni  caso,  l’importo  del  contributo  di  cui  al  presente

articolo non puo’ essere superiore a euro 150.000,00.

  1. Per i soggetti di cui al comma 5, in possesso dei requisiti  di

cui al comma 4, l’ammontare del contributo e’ determinato  applicando

le percentuali riportate nell’Allegato 1  al  presente  decreto  agli

importi minimi di 1.000 euro per le persone fisiche e  a  2.000  euro

per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

  1. Si applicano, in quanto compatibili, le  disposizioni  di  cui

all’articolo 25, commi da 7 a 14, del decreto-legge n. 34 del 2020.

  1. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono

definiti i termini e le modalita’ per la trasmissione  delle  istanze

di cui al comma 6 e  ogni  ulteriore  disposizione  per  l’attuazione

della presente disposizione.

  1. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto

dei limiti e delle  condizioni  previsti  dalla  Comunicazione  della

Commissione europea del 19 marzo  2020  C(2020)  1863  final  “Quadro

temporaneo per le misure di aiuto di Stato a  sostegno  dell’economia

nell’attuale emergenza del COVID-19″, e successive modifiche.

  1. E’ abrogato l’articolo 25-bis del decreto legge 19 maggio 2020,
  2. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.
  3. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 2.458 milioni di

euro per l’anno 2020, e dal comma 2, pari a 50 milioni  di  euro  per

l’anno 2020, si provvede quanto a 5 milioni di euro per l’anno  2020,

mediante utilizzo delle  risorse  rivenienti  dall’abrogazione  della

disposizione di cui al comma 13 e, quanto a 2.503 milioni di euro per

l’anno 2020, ai sensi dell’articolo 34.

In aggiornamento

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