La nostra formazione
Dedicheremo attenzione ed attività continue per sviluppare e potenziare le nostre competenze. La nostra conoscenza.
Convinti che il miglioramento continuo e l’deguamento agli strumenti a disposizione per gli avvocati e i praticanti sia l’unica garanzia per il corretto svolgimento del ruolo di avvocato penalista, suggeriremo percorsi e idee da condividere.
Evita di fare ciò che non sai, ma apprendi tutto ciò che occorre.
… gli eventi formativi della Camera Penale di Latina.
Introduce e modera l’avv. Maurizio FORTE (presidente CPL).
Relatori: dott. Giuseppe DE FALCO (Procuratore capo), Procura della Repubblica di Latina. Prof. Avv. Luca LUPARIA DONATI (Diritto Processuale Penale – Roma Tre), Avv. Enrico DI FIORINO (foro di Milano).
guarda la locandina
Decreto Legislativo n. 231/01
Riflessioni a vent’anni dall’entrata in vigore del D. Lgs. n. 231/01
Nuove opportunità e profili critici alla luce del D.L. 137/2020
“Introduce e modera l’avv. Domenico Oropallo (ex presidente CPL).
Relatori: dott. Valerio De Luca (sost. procuratore), Procura della Repubblica di Latina. Avv. Guido Stampanoni Bassi (foro di Milano), editore della rivista Giurisprudenza Penale.
guarda la locandina
Decreto Legge 28 ottobre n. 137
Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19.
leggi il decreto
note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/10/2020
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176 (in S.O. n. 43, relativo alla G.U. 24/12/2020, n. 319).
VISTI gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
VISTE le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020,
del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali e’ stato
dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale
relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili
VISTA la dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanita’
dell’11 marzo 2020 con la quale l’epidemia da COVID-19 e’ stata
valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di
diffusivita’ e gravita’ raggiunti a livello globale:
VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
VISTO il decreto-legge 8 aprile 2020, n.23, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40;
VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
VISTO il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24
ottobre 2020 recante Ulteriori disposizioni attuative del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni,
dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», e del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti
per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19» con il quale
sono state disposte restrizioni all’esercizio di talune attivita’
economiche al fine di contenere la diffusione del virus COVID-19;
CONSIDERATA la straordinaria necessita’ ed urgenza di introdurre
misure a sostegno dei settori piu’ direttamente interessati dalle
misure restrittive, adottate con il predetto Decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020, per la tutela della
salute in connessione all’emergenza epidemiologica da Covid-19;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 27 ottobre 2020;
SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro della
giustizia, di concerto con il Ministro della salute;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1.
(Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei
settori economici interessati dalle nuove misure restrittive)
- Al fine di sostenere gli operatori dei settori economici
interessati dalle misure restrittive introdotte con il decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020 per
contenere la diffusione dell’epidemia “Covid-19”, e’ riconosciuto un
contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che, alla data del
25 ottobre 2020, hanno la partita IVA attiva e, ai sensi
dell’articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972 n. 633, dichiarano di svolgere come attivita’ prevalente
una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell’Allegato 1 al
presente decreto. Il contributo non spetta ai soggetti che hanno
attivato la partita IVA a partire dal 25 ottobre 2020.
- Ai soli fini del presente articolo, nel limite di spesa di 50
milioni di euro per l’anno 2020, con uno o piu’ decreti del Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, possono essere individuati ulteriori codici ATECO
riferiti a settori economici aventi diritto al contributo, ulteriori
rispetto a quelli riportati nell’Allegato 1 al presente decreto, a
condizione che tali settori siano stati direttamente pregiudicati
dalle misure restrittive introdotte dal decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020.
- Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che
l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020
sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei
corrispettivi del mese di aprile 2019. Al fine di determinare
correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di
effettuazione dell’operazione di cessione di beni o di prestazione
dei servizi.
- Il predetto contributo spetta anche in assenza dei requisiti di
fatturato di cui al precedente comma ai soggetti riportati
nell’Allegato 1 che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1°
gennaio 2019.
- Per i soggetti che hanno gia’ beneficiato del contributo a fondo
perduto di cui all’articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
che non abbiano restituito il predetto ristoro, il contributo di cui
al comma 1 e’ corrisposto dall’Agenzia delle entrate mediante
accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale sul
quale e’ stato erogato il precedente contributo.
- Per i soggetti che non hanno presentato istanza di contributo a
fondo perduto di cui all’articolo 25 del decreto-legge n. 34 del
2020, il contributo di cui al comma 1 e’ riconosciuto previa
presentazione di apposita istanza esclusivamente mediante la
procedura web e il modello approvati con il provvedimento del
Direttore dell’Agenzia delle entrate del 10 giugno 2020; il
contributo non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui partita IVA
risulti cessata alla data di presentazione dell’istanza.
- L’ammontare del contributo a fondo perduto e’ determinato: a)
per i soggetti di cui al comma 5, come quota del contributo gia’
erogato ai sensi dell’articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020;
- b) per i soggetti di cui al comma 6, come quota del valore calcolato
sulla base dei dati presenti nell’istanza trasmessa e dei criteri
stabiliti dai commi 4, 5 e 6 dell’articolo 25 del decreto-legge n. 34
del 2020; qualora l’ammontare dei ricavi o compensi di tali soggetti
sia superiore a 5 milioni di euro, il valore e’ calcolato applicando
la percentuale di cui al comma 5, lettera c), dell’articolo 25 del
decreto-legge n. 34 del 2020. Le predette quote sono differenziate
per settore economico e sono riportate nell’Allegato 1 al presente
decreto.
8.In ogni caso, l’importo del contributo di cui al presente
articolo non puo’ essere superiore a euro 150.000,00.
- Per i soggetti di cui al comma 5, in possesso dei requisiti di
cui al comma 4, l’ammontare del contributo e’ determinato applicando
le percentuali riportate nell’Allegato 1 al presente decreto agli
importi minimi di 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro
per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
- Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui
all’articolo 25, commi da 7 a 14, del decreto-legge n. 34 del 2020.
- Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono
definiti i termini e le modalita’ per la trasmissione delle istanze
di cui al comma 6 e ogni ulteriore disposizione per l’attuazione
della presente disposizione.
- Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto
dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della
Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro
temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia
nell’attuale emergenza del COVID-19″, e successive modifiche.
- E’ abrogato l’articolo 25-bis del decreto legge 19 maggio 2020,
- 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.
- Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 2.458 milioni di
euro per l’anno 2020, e dal comma 2, pari a 50 milioni di euro per
l’anno 2020, si provvede quanto a 5 milioni di euro per l’anno 2020,
mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall’abrogazione della
disposizione di cui al comma 13 e, quanto a 2.503 milioni di euro per
l’anno 2020, ai sensi dell’articolo 34.
In aggiornamento
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore.Lorem ipsum dolor sit amet
leggi ancora
Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.
In aggiornamento
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore.Lorem ipsum dolor sit amet
leggi ancora
Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.
In aggiornamento
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut.
In aggiornamento
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut.
In aggiornamento
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut.
In aggiornamento
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut.